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ADR – Accordo in deroga M372 relativo al trasporto del rame e leghe metalliche contenenti rame
Normazione Tecnica

ADR – Accordo in deroga M372 relativo al trasporto del rame e leghe metalliche contenenti rame

30 settembre 2026

Autore: Paola Pappalepore

In vigore l'Accordo in deroga relativo al trasporto su strada del rame e leghe metalliche contenenti rame

A quali merci si applica l’Accordo M372

L’accordo è relativo al trasporto di rame e leghe metalliche contenenti rame in concentrazione ≥2,5%, in polvere o frammentato, granulato, la cui area superficiale specifica è superiore o uguale a 0,67 mm²/mg (particelle con granulometria inferiore a 1 mm), che, in mancanza di dati sulla pericolosità per l’ambiente, sono classificate ai fini del trasporto nella rubrica ONU 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., in accordo all'ADR 2.2.9.1.10.5. 

Il paragrafo ADR 2.2.9.1.10.5 si applica alle materie per le quali non sono disponibili dati sulla classificazione, per le quali si fa riferimento, per la classificazione a fini del trasporto, alle classi di pericolo CLP e al metodo di calcolo (classifcazione in base alla concentrazione). 

Il rame massivo (es. barre, tubi, lastre, cavi integri), avendo una superficie specifica pari o inferiore a 0,67 mm²/mg, qualora non presenti altri pericoli, non è classificato dal CLP e quindi non rientra nell’ambito di applicazione ADR e può essere trasportato liberamente senza alcun obbligo.

 

Cosa prevede l’Accordo M372

Questi metalli, scarsamente solubili in acqua, possono essere trasportati senza essere soggetti ad altre disposizioni del Regolamento ADR a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • non soddisfano i criteri di altre classi ADR (non presentano altri pericoli ADR);

  • sono trasportate in imballaggi, IBC o grandi imballaggi conformi alle disposizioni generali di imballaggio, par. 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 4.1.1.8, e resistenti alle polveri e all'acqua o dotati di un rivestimento resistente alle polveri e all’acqua (è escluso il par. 4.1.1.3 relativo all’obbligo di omologazione degli imballaggi);

  • oppure sono trasportate alla rifusa, secondo i codici VC1 o VC2 (in veicoli, container o container per il trasporto alla rinfusa, chiusi o telonati);

  • una copia dell’Accordo dev’essere tenuta a bordo dell'unità di trasporto.