Unione Industriali Torino
Corrispettivi dei contratti di trasporto merci su strada e credito d’imposta per gli autotrasportatori per l’aumento del costo del gasolio
Infrastruttura e territorio

Corrispettivi dei contratti di trasporto merci su strada e credito d’imposta per gli autotrasportatori per l’aumento del costo del gasolio

27 ottobre 2026

Autore: Claudio Tibaldi

Introdotte alcune modifiche alla normativa sui corrispettivi dei contratti di trasporto merci su strada. Rimodulati tempi e risorse del credito d’imposta concesso agli autotrasportatori per conto terzi per l’aumento del prezzo del gasolio.

Sulla G.U. n. 247 del 23/10/2026 è stato pubblicato il d.l. 23/10/2026 n. 193, emanato a seguito della riunione del Governo con le associazioni degli autotrasportatori del 20 ottobre scorso, recante interventi rivolti a mitigare la grave crisi che interessa il settore a causa del perdurante e progressivo incremento del costo del gasolio.

Riguardano sia i trasportatori sia i committenti alcune modifiche della normativa sui corrispettivi del contratto di trasporto merci su strada (e sui rapporti tra appalto e trasporto), descritte in dettaglio nel file allegato a questa news.

Gli altri interventi riguardano invece i soli autotrasportatori per conto terzi: sono stati rimodulati tempi e risorse circa il credito d’imposta per l’aumento del prezzo del gasolio istituito a loro favore dal d.l. 33/2026.

In particolare, sono stati stanziati 105 milioni di euro al fine di:

- consentire la copertura integrale, senza riproporzionamenti, delle domande di credito d’imposta già presentate e relative al periodo marzo-agosto 2026, e cioè il riconoscimento del 70% (percentuale massima autorizzata dall’UE) del differenziale di prezzo tra gli acquisti del suddetto periodo e il prezzo medio di febbraio;

- garantire, nonostante le risorse spostate al fine sopra descritto, uno stanziamento di 60 milioni di euro per il credito d’imposta per il periodo successivo, che si è tuttavia ristretto al periodo 1° settembre – 5 ottobre; tale credito d’imposta sarà fruibile, solo in compensazione, entro il 2027.

Sempre a favore dell’autotrasporto per conto terzi, per i veicoli in leasing, è stata inoltre prevista la facoltà di ottenere la sospensione (con corrispondente proroga del contratto) dei canoni in scadenza nel periodo novembre 2026 – marzo 2027 o, in alternativa, del solo rimborso della quota in conto capitale; gli interessi maturati durante la sospensione sono corrisposti secondo le modalità già previste dal contratto o da eventuali nuovi accordi di maggior favore per il trasportatore.